[1]Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 28 luglio 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;723~art10 · fonte del testo