[1]Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi.
[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
[4]GRONCHI
[5]FANFANI - GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 10 agosto 1961
