[1]La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioe' per il materiale rotabile, fara' carico ai fondi gia' stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

[2]La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e, di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - TREMELLONI LA MALFA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-06;14~art2 · fonte del testo