In relazione alla peculiarita' dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneita' psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilita' al servizio ed alla mobilita' di lavoro e di sede, dalla specialita' della disciplina, dalla selettivita' dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di eta', al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennita' di impiego operativo di cui alla presente legge. Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonche' sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.

Testo vigente dal 28 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art1 · fonte su Normattiva