Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

Art. 19 — Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. La pensione normale di cui sopra e' altresi' aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennita' stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti".

Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art19 · fonte su Normattiva