Art. 20 — Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative
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Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilita' di cui al primo comma dell'articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestato con percezione delle indennita' di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo. Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta e' determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianita' di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non puo' superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennita' di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010
