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L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse dall'Istituto Mobiliare italiano, unito a quello di ogni altro impegno dell'Ente, e' elevato da quindici a venti volte l'importo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.
Testo in vigore dal 26 aprile 1954 al 1 gennaio 1994
