1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "all'ufficio del medico provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla competente unita' sanitaria locale". 2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente: "Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unita' sanitaria locale".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
