1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "TITOLO XI - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI Art. 95. - (Terapia volontaria e anonimato). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela. 3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le struture delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. 4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze. 5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate. 6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda danitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. 7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria,e' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94. 8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. 9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio. Art. 96. - (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). - 1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato. 2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. 3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Art. 97. - (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalenendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, inziaitive volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito del programma, in casi di ricnosciute necessita' ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. 2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. 3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. 4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. 5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo. Art. 98 - (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorita' che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge. Art. 99. - (Lavoratori tossicodipendenti). - 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita'. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio. Art. 100. - (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le loro modalita'. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Art. 101. - (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari. 2. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvendono alla cura e alla riabilitazione dei deternuti tossicodipendenti o alcoolisti. Art. 102. - (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). 1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita' sanitarie locali per successivi interventi". 2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il decreto di cui all'articolo 98, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. IL decreto di cui al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 26 giugno 1990
