Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 agosto 1952
Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 agosto 1952
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1056~art3 · fonte del testo