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Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli. Il Comitato e' composto di: un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede; un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero; un direttore generale del Ministero delle finanze; un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio. Fanno parte altresi' del Comitato due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali. In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art9 · fonte del testo