La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime. La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.
Testo vigente dal 22 novembre 1952
