La riscossione dei diritti fissi di cui all'articolo precedente e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia all'atto dell'assegnazione dei prodotti e delle materie prime. La Camera deve presentare ogni due mesi alla locale intendenza di finanza un rendiconto dei diritti da riscuotere e di quelli riscossi provvedendo nello stesso tempo a versare l'ammontare di questi ultimi all'Erario dello Stato, con imputazione al relativo capitolo del bilancio dell'entrata.

Testo vigente dal 22 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-17;1502~art4 · fonte del testo