Sino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espletera' tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti. Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 5 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuotera', per il fondo di cui al predetto articolo 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1974, n. 41, e con decreto 6 agosto 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1974, n. 213.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;700~art6 · fonte su Normattiva