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Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove risultino vincitori del concorso, prendono posto in soprannumero nei ruoli organici dell'amministrazione dopo l'ultimo vincitore del primo concorso bandito in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa anzianita', ai soli fini giuridici. Il trattamento economico decorre dalla data del decreto di nomina. Si osservano, in quanto applicabili, le altre norme contenute nella legge 17 luglio 1970, n. 569.
Testo in vigore dal 9 novembre 1977 al 6 giugno 2012
