Ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purche' cio' non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

Testo vigente dal 8 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-24;251~art1 · fonte su Normattiva