Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti. A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e' annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.

Testo vigente dal 6 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art1 · fonte su Normattiva