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In deroga all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore a "buono". Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;182~artunico · fonte del testo