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Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso.

Testo in vigore dal 22 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1951-10-24;1187~artunico · fonte del testo