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Gli impiegati gia' in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di eta'.

Testo in vigore dal 25 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-03-07;119~artunico · fonte del testo