Alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, sara' provveduto con le maggiori entrate accertate con apposita variazione allo stato di previsione dell'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni all'uopo necessarie.
Testo vigente dal 23 giugno 1949
