La spesa di lire 650.000.000 di cui all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. All'onere di cui sopra verra' fatto fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.
Testo vigente dal 11 gennaio 1960
