Alla copertura della spesa derivante dal precedente art. 2 relativamente al periodo 15 marzo 1953 - 14 marzo 1954, sara' provveduto con prelevamento del corrispondente importo dal conto di tesoreria concernente la gestione dei prodotti petroliferi d'importazione. Detta somma sara' fatta affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1953-54.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;947~art3 · fonte del testo