Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;947~art4 · fonte del testo