Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e' aggiunto il seguente: "Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni".

Testo vigente dal 26 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;45~art1 · fonte su Normattiva