Art. 28
[1]finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno
[2]La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facolta':(1)
- a)di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 24 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' presso Istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;
- b)di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 158. Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'istituto Mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del Tesoro.(2) La Cassa per il Mezzogiorno e' inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):(3)
- 1)ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;
- 2)a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita' di cui al precedente n. 1. Con decreto del Ministro per il Tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.(4) Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.(5) Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.(6)
[3](1) Art. 16, c. 1°, L. n. 646/1950
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Idem, c. 3°
[6](4) Art. 16, u.c., L. numero 853/1971
[8](6) Art. 16, c. 6°, L. n. 646/1950
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva