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All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-03;995~art2 · fonte del testo