Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

Testo vigente dal 16 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;667~artunico · fonte del testo