Al concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:

  • a)non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di eta' se sottotenenti ed il 31° anno di eta' se tenenti o sottufficiali;
  • b)abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
  • c)siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
  • d)siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturita' classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore. Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti cosi' riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.

Testo vigente dal 26 aprile 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;251~art3 · fonte del testo