Art. 1
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Per assicurare l'efficienza operativa dell'Esercito, il Ministro per la difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma: approvvigionamento di artiglierie, relativo munizionamento e supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del tiro; approvvigionamento di sistemi missilistici contraerei e relativo supporto e ammodernamento di taluni mezzi convenzionali gia' in servizio, per la difesa aerea a bassa e bassissima quota; approvvigionamento di lanciarazzi, sistemi missilistici ed elicotteri armati e relativo supporto per la difesa controcarri a corta, media e lunga distanza; approvvigionamento di mezzi ruotati, cingolati e corazzati da trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la visione e puntamento notturno; sviluppo di un veicolo da trasporto e da combattimento di nuova formula, destinato a sostituire analoghi mezzi corazzati da trasporto della "vecchia generazione"; approvvigionamento di stazioni radio e di apparecchiature TLC per l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali; approvvigionamento di apparati per l'automazione delle operazioni di gestione del materiale. Il programma dovra' comprendere contratti di ricerca avanzata e innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi. Il programma stesso verra' comunicato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Il Ministro per la difesa trasmette ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento degli armamenti, dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, nonche' l'elenco delle societa' e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo 3. La relazione dovra' anche dare conto dell'attivita' svolta dal comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti autorizzati.
Testo in vigore dal 9 luglio 1977 al 9 ottobre 2010
