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Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato previsto dal predetto terzo comma obbligatorio ma non vincolante e restando il comitato stesso costituito dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Aeronautica, dai direttori generali delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa. Per la produzione, fornitura e montaggio di apparecchiature di particolare natura specificate nel contratto, la ditta aggiudicataria puo' avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministro per la difesa.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1977 al 9 ottobre 2010
