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E' in facolta' dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo. Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare: con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale; con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale. Gli eventuali oneri finanziari, derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1977 al 9 ottobre 2010
