Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre. Il programma e' comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Testo vigente dal 10 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-27;335~art1 · fonte su Normattiva