Sono autorizzate per l'anno finanziario 1978 le seguenti spese: lire 135.000.000.000 per la costruzione e l'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1975, n. 57; lire 168.200.000.000 per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38; lire 120.000.000.000 per l'ammodernamento dei mezzi dell'Esercito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 372; lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera; lire 10.924.140.000 per studi ed esperienze; lire 650.000.000 per la difesa aerea; lire 10.700.000.000 per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri, lire 63.707.952.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dello Esercito, lire 18.499.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina, lire 74 miliardi 568.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica, comprese, in questi importi le spese per dotazioni e scorte di tutti i materiali connessi con i mezzi acquisiti o ammodernati in base alle citate leggi n. 57 del 1975, n. 38 del 1977 e n. 372 del 1977.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art142 · fonte su Normattiva