Art. 11
Causali
Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
- a)situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b)situazioni temporanee di mercato.
Testo vigente dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva