Art. 32 — Prestazioni ulteriori
I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo articolo. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).
Testo vigente dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva