Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi. I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art7 · fonte su Normattiva