Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'. Le espropriazioni necessarie, in dipendenza dell'ampliamento dell'aeroporto previsto dall'articolo 1, debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro tre anni dalla stessa data. L'indicazione delle indennita' offerte prevista dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base delle stime eseguite dagli uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge citata, le perizie previste dall'articolo 32 della legge medesima. Il competente ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla amministrazione espropriante l'indennita' fissata.

Testo vigente dal 5 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;420~art2 · fonte su Normattiva