I concorsi per la nomina del personale di cui all'art. 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare. Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma. Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1968, n. 191
1La L. 1 marzo 1968, n. 191 ha disposto (con l'art. 6) che "Per i candidati gia' appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonche' dell'Arma dei carabinieri, purche' non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, e' elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge".
Testo vigente dal 7 aprile 1968
