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Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art10 · fonte su Normattiva