La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonche' la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;961~art4 · fonte su Normattiva