In attesa di accordi in sede internazionale e' autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico:

  • a)che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 gennaio 1975;
  • b)relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1 agosto 1970. L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura: fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento; sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento; sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento; sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;961~art1 · fonte su Normattiva