Art. 9 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)
[1]Tutte le spese per la stipula del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario. L'atto stesso sara' registrato col solo pagamento del diritto fisso, e non sara' valido e definitivo nei riguardi dello Stato se non dopo approvato con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti.
[2]Visto, il Ministro per i trasporti CORBELLINI
Testo vigente dal 4 maggio 1949
