Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane

Art. 9 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)

[1]Tutte le spese per la stipula del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario. L'atto stesso sara' registrato col solo pagamento del diritto fisso, e non sara' valido e definitivo nei riguardi dello Stato se non dopo approvato con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti.

[2]Visto, il Ministro per i trasporti CORBELLINI

Testo vigente dal 4 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-06;168~allegato-schema-di-convenzione-per-l-esercizio-delle-ferrovi-art9 · fonte del testo