Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato previsti dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Testo vigente dal 31 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-05;269~art6 · fonte del testo