Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle Cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle Cancellerie giudiziarie militari. La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1408~artunico · fonte del testo