Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951. La presente legge ha efficacia dal 1 luglio 1950.

Testo vigente dal 18 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-01;870~artunico · fonte del testo