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Le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, si applicano anche ai presidenti ed ai componenti del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, ai presidenti ed ai componenti dell'organo esecutivo delle comunita' montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi di associazioni tra enti locali ed ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di aziende municipalizzate comunali e provinciali.
Testo in vigore dal 21 novembre 1986 al 23 gennaio 1992
