Art. unico
I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.
Testo vigente dal 6 novembre 1957
