I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.

Testo vigente dal 6 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-17;1030~artunico · fonte del testo