Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, 6 sostituito dal seguente: "La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1 gennaio 1953 e fino al 31 dicembre 1962".

Testo vigente dal 31 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;644~art1 · fonte del testo