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Per stabilire l'anzianita' dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'art. 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, e dell'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1951 al 16 dicembre 2010
