All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti".
Testo vigente dal 12 dicembre 1987
