La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1970, n. 1140

1

La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 9) che "La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura e' elevata a lire 520 mila annue".

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

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