La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1970, n. 1140
1La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 9) che "La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura e' elevata a lire 520 mila annue".
Testo vigente dal 16 gennaio 1971
